La Corte di Cassazione ha chiarito che l’indennità sostitutiva delle ferie non godute è soggetta a contributi previdenziali: – nonostante siano decorsi 18 mesi dalla maturazione e – anche se il rapporto di lavoro sia ancora in corso. Ciò, in quanto tale obbligo – poiché nasce direttamente dalla legge – è inderogabile ed è integralmente sottratto all’autonomia privata. |
Cass. sent. n. 26160/2020 |