Congedo parentale 2024: le istruzioni INPS

congedo parentale
Sono state pubblicate le istruzioni INPS sulle modalità di fruizione del congedo parentale per l’anno 2024.
 
La cd. Legge di Bilancio 2024 ha ulteriormente innalzato l’indennità spettante durante il periodo di congedo parentale, in maniera strutturale, disponendo l’elevazione dal 30% al 60% della retribuzione per un’ulteriore mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio ovvero entro sei anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento.
 
Per il solo anno 2024, l’elevazione dell’indennità spettante per il secondo mese di congedo parentale è pari all’80% della retribuzione.
 
Tali nuove disposizioni trovano applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023.
 
Si evidenzia, sin d’ora, che le modifiche intervenute sia per effetto della Legge di Bilancio 2023 che per effetto della Legge di Bilancio 2024 non hanno inciso sulla durata massima del congedo parentale indennizzabile e fruibile che resta ferma nelle seguenti misure:
 
(i) un periodo indennizzabile di massimo 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore, a favore della lavoratrice madre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino ovvero dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
 
(ii) un periodo indennizzabile di massimo 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore, a favore del padre lavoratore, fino al dodicesimo anno di vita del bambino ovvero dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
 
(iii) un periodo indennizzabile di massimo 3 tre mesi, per entrambi i genitori da fruire alternativamente tra loro.
 
Pertanto, dal 1° gennaio 2024, per i soli genitori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità dopo il 31 dicembre 2023, il congedo parentale sarà indennizzato:

– per un mese all’80% della retribuzione, alternativamente tra i due genitori, laddove il figlio abbia un’età non superiore a 6 anni;

– per un ulteriore mese al 60% della retribuzione, alternativamente tra i due genitori, laddove il figlio abbia un’età non superiore a sei anni, eccezionalmente elevata all’80% per il solo anno 2024;

– per l’ulteriore periodo di 7 mesi al 30% della retribuzione, fino al dodicesimo anno di vita del figlio.
 
Ulteriori 2 mesi (raggiungimento del decimo o undicesimo mese) invece saranno indennizzati solo laddove il richiedente si trovi nella condizione reddituale di cui all’art. 34, comma 3, T.U. (reddito individuale dell’interessato inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria).
 
Con particolare riferimento alle modifiche intervenute con la legge di Bilancio 2024 si evidenzia che i genitori lavoratori dipendenti, in relazione ai figli di età inferiore a 6 anni, che abbiano concluso il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità entro il 31 dicembre 2023, potranno fruire del secondo mese di congedo indennizzato nella misura dell’80% della retribuzione solo laddove il periodo di fruizione richiesto sia compreso tra il 1° gennaio 2024 ed il 31 dicembre 2024.
Di converso, nel caso in cui il periodo di fruizione sia successivo al 1° gennaio 2025, l’indennità riconosciuta per il secondo mese di congedo sarà pari al 60% della retribuzione.
 
Poiché l’INPS non ha implementato alcuna funzionalità che possa agevolare il datore di lavoro nel determinare l’effettivo trattamento economico indiretto collegato al congedo parentale fruito dal genitore e poiché non sempre il datore di lavoro è al corrente di eventuali richieste formulate dall’altro genitore con cui, magari, non si ha in essere alcun rapporto di lavoro dipendente, si suggerisce di sottoporre al lavoratore che ha presentato la richiesta di congedo parentale un’autocertificazione rispetto ai periodi già richiesti dallo stesso e/o dall’altro genitore.
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