Il Consiglio dei Ministri, riunitosi il 16 novembre 2020, ha definitivamente approvato il disegno di legge recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” che entrerà in vigore, salvo dove diversamente stabilito, il 1° gennaio 2021. Il testo introduce molte novità in tema di lavoro. Sulla base della bozza del DDL al momento disponibile segnaliamo: CIG COVID-19 Nuova proroga della Cassa integrazione Covid-19 per un massimo di 12 settimane utilizzabile: – tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021 per la CIGO; – tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021 per l’AO e la CIGD; anche per i lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore della Finanziaria 2021. Ai datori di lavoro che non richiedono gli ammortizzatori sociali è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un ulteriore periodo massimo di 8 settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi INAIL, riparametrato e applicato su base mensile. È altresì prorogata per il 2021 e 2022 la CIGS per cessazione finalizzata alla gestione degli esuberi di personale, per un massimo di 12 mesi. DIVIETO DI LICENZIAMENTO Fino al 31 marzo 2021: – è precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e restano sospese le procedure avviate successivamente al 23 febbraio 2020; – è preclusa la facoltà di recedere dal contratto per gmo. Quanto sopra non si applica nelle ipotesi di: – cessazione definitiva dell’attività, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività; – accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono all’accordo; – fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANI Per il triennio 2021-2023 è riconosciuto un esonero contributivo nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a Euro 6.000,00, con riferimento ai soggetti che non abbiano compiuto 36 anni di età. È possibile l’assunzione anche con contratto di apprendistato. La durata dell’esonero è elevata a 48 mesi per le assunzioni in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, puglia, Calabria ovvero Sardegna. SGRAVIO CONTRIBUTIVO DONNE Per il biennio 2021-2022, è stato introdotto, in via sperimentale, un esonero contributivo per le assunzioni di lavoratrici donne nella misura del 100% nel limite massimo di importo pari a Euro 6.000,00 annui. CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO Fino al 31 marzo 2021, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni che giustificano e motivano l’apposizione del termine. CONGEDO DI PATERNITA’ È stato prorogato anche per il 2021 il congedo di paternità di 7 giorni. ANZINITA’ AI FINI PENSIONISTICI NEL PART-TIME VERTICALE A decorrere dalla data di entrata in vigore della Finanziaria 2021, l’intera durata del contratto di lavoro a tempo parziale, che prevede periodi non interamente lavorati, è riconosciuta utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l’accesso al diritto a pensione. DETRAZIONE LAVORO DIPENDENTE È stata confermata la stabilizzazione del taglio del cuneo fiscale anche per i redditi da lavoro dipendente compresi tra Euro 28.000,00 ed Euro 40.000,00. CREDITO D’IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021. |