Finanziaria 2021: DDL approvato

Finanziaria 2021
Il Consiglio dei Ministri, riunitosi il 16 novembre 2020, ha definitivamente approvato il disegno di legge recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” che entrerà in vigore, salvo dove diversamente stabilito, il 1° gennaio 2021.

Il testo introduce molte novità in tema di lavoro. Sulla base della bozza del DDL al momento disponibile segnaliamo:

CIG COVID-19
Nuova proroga della Cassa integrazione Covid-19 per un massimo di 12 settimane utilizzabile:
– tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021 per la CIGO;
– tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021 per l’AO e la CIGD;
anche per i lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore della Finanziaria 2021.
Ai datori di lavoro che non richiedono gli ammortizzatori sociali è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un ulteriore periodo massimo di 8 settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

È altresì prorogata per il 2021 e 2022 la CIGS per cessazione finalizzata alla gestione degli esuberi di personale, per un massimo di 12 mesi.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO
Fino al 31 marzo 2021:
– è precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e restano sospese le procedure avviate successivamente al 23 febbraio 2020;
– è preclusa la facoltà di recedere dal contratto per gmo.
Quanto sopra non si applica nelle ipotesi di:
cessazione definitiva dell’attività, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività;
accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono all’accordo;
fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione.

INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANI
Per il triennio 2021-2023 è riconosciuto un esonero contributivo nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a Euro 6.000,00, con riferimento ai soggetti che non abbiano compiuto 36 anni di età. È possibile l’assunzione anche con contratto di apprendistato.
La durata dell’esonero è elevata a 48 mesi per le assunzioni in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, puglia, Calabria ovvero Sardegna.

SGRAVIO CONTRIBUTIVO DONNE
Per il biennio 2021-2022, è stato introdotto, in via sperimentale, un esonero contributivo per le assunzioni di lavoratrici donne nella misura del 100% nel limite massimo di importo pari a Euro 6.000,00 annui.

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
Fino al 31 marzo 2021, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni che giustificano e motivano l’apposizione del termine.

CONGEDO DI PATERNITA’
È stato prorogato anche per il 2021 il congedo di paternità di 7 giorni.

ANZINITA’ AI FINI PENSIONISTICI NEL PART-TIME VERTICALE
A decorrere dalla data di entrata in vigore della Finanziaria 2021, l’intera durata del contratto di lavoro a tempo parziale, che prevede periodi non interamente lavorati, è riconosciuta utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l’accesso al diritto a pensione.

DETRAZIONE LAVORO DIPENDENTE

È stata confermata la stabilizzazione del taglio del cuneo fiscale anche per i redditi da lavoro dipendente compresi tra Euro 28.000,00 ed Euro 40.000,00.

CREDITO D’IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO

Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021.