Obbligazione contributiva del socio

Obbligazione contributiva del socio
La Corte di Cassazione è intervenuta recentemente in un giudizio relativo all’obbligazione contributiva del socio pro quota di una s.r.l.

Nello specifico ha rigettato il ricorso dell’INPS che ricorreva contro un contribuente lavoratore autonomo per ottenere il versamento della contribuzione previdenziale relativa alla gestione commercianti.

Nei fatti il lavoratore non aveva versato la contribuzione unicamente su quella parte di reddito derivate dalla partecipazione come socio ad una diversa società. In tale società il contribuente non svolgeva attività lavorativa.

I giudici dei precedenti gradi di giudizio in breve avevano ritenuto che gli utili percepiti dall’iscritto per effetto della mera partecipazione non sono qualificabili come redditi di impresa, non si configurandosi pertanto l’obbligazione contributiva del socio. Ciò in quanto il contribuente, non svolgendo in quella società alcuna attività lavorativa, non avrebbe comunque realizzato il presupposto necessario alla configurazione dell’obbligo contributivo.

Sulla base dello stesso ragionamento quindi la Suprema Corte ha rilevato come il lavoratore autonomo, anche se iscritto alla gestione previdenziale perché svolge un’attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, non deve parametrare il proprio obbligo contributivo a tutti i redditi percepiti, ma deve escludere quelli da partecipazione a società di capitali nelle quali egli non svolge attività lavorativa.

In conclusione occorre verificare nello specifico il caso concreto per confermare o meno il sorgere dell’obbligazione contributiva. Se la partecipazione del socio nella società è accompagnata anche da un apporto lavorativo, l’obbligazione sorge. Alternativamente se la partecipazione del socio non è accompagnata da alcuna prestazione lavorativa, gli utili percepiti in virtù della quota sociale posseduta non sono soggetti a contribuzione.
Corte di Cassazione, sentenza n. 27681/2020