Ingresso in Italia di lavoratori Extra UE

Ingresso in Italia di lavoratori extra UE
L’INL è intervenuto sulla c.d. “Direttiva ICT” (Intra Corporate Transfer) che disciplina l’ingresso in Italia di lavoratori extra UE al di fuori delle quote previste dal TU immigrazione.

In particolare l’Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto nell’ambito di trasferimenti intrasocietari di dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione provenienti da Paesi extra UE.

Per trasferimento intrasocietario si intende il distacco temporaneo di uno straniero da parte di un’azienda stabilita in un Paese terzo presso l’impresa ospitante, intesa quale:

1) sede, filiale o rappresentanza situata in Italia, dell’impresa da cui dipende il lavoratore oggetto del trasferimento;
2) impresa appartenente al medesimo gruppo di imprese  a condizione che sussista un rapporto di lavoro subordinato con l’impresa distaccante da almeno 3 mesi ininterrotti immediatamente precedenti la data del trasferimento.
 
Ai fini dell’ingresso in Italia di lavoratori extra UE è necessario richiedere il rilascio del nulla osta allo Sportello Unico Immigrazione. A tale scopo l’azienda ospitante deve adempiere agli obblighi previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa italiana. Ciò a meno che non vi siano accordi di sicurezza sociale con il Paese di appartenenza.

Se però l’impresa ospitante è una filiale della casa madre estera, è comunque possibile valutare in termini complessivi la capacità economica di entrambi i soggetti. Ciò al fine di permettere alla casa madre di sopperire ad una eventuale incapienza economica della filiale ai fini della copertura previdenziale.

Gli Ispettori sono in ogni caso sempre tenuti a verificare che l’azienda ospitante in Italia non sia stata istituita allo scopo principale di agevolare l’ingresso dei lavoratori soggetti a trasferimento intrasocietario oppure non svolga alcuna attività economica.
Un eventuale riscontro in sede ispettiva di uno di questi casi, compreso il caso di sottoposizione dell’azienda a procedura di liquidazione, comporta il diniego del rilascio del nulla osta da parte dello Sportello Unico Immigrazione.
INL, nota 1057/2020