L’INL, con nota n. 1050/2020, ha specificato chi sono i lavoratori destinatari del limite giornaliero del lavoro notturno che l’art. 13 D.Lgs. 66/2003 stabilisce essere di 8 ore in media nelle ventiquattro ore. In particolare tale limite si applica a chi: 1) normalmente e per contratto svolge almeno 3 ore del suo tempo di lavoro giornaliero durante il periodo notturno (cioè nell’arco di tempo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino: ad esempio dalle 22:00 alle 5:00; dalle 23:00 alle 6:00; dalle 12:00 alle 7:00); 2) svolge una parte del suo orario di lavoro durante il periodo notturno secondo le norme definite dai contratti collettivi. In mancanza della disciplina collettiva, chi svolge per almeno 3 ore lavoro durante il periodo notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all’anno. Il limite giornaliero del lavoro notturno, invece, non si applica a tutti quei lavoratori che svolgono di notte una parte del proprio orario di lavoro senza soddisfare i requisiti di cui sopra. |
INL, nota 1050/2020 |