L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 490/2020, ha deciso che l’incentivo all’esodo, comprensivo della quota destinata a riscattare i periodi d’istruzione universitaria, deve essere assoggettato a tassazione separata con l’aliquota applicata al Trattamento di Fine Rapporto. Ciò in quanto l’ammontare destinato al versamento dei contributi previdenziali necessari per il riscatto agevolato del corso di laurea non costituisce parte di retribuzione da assoggettare a tassazione ordinaria, ma è ricompreso nell’impianto dell’accordo che prevede l’importo dell’incentivo all’esodo collegato alla cessazione del rapporto di lavoro. |