La L. n. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021) è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Di seguito, le principali misure in materia di lavoro. In primo luogo la Legge di Bilancio 2021 ha previsto per le aziende la possibilità di usufruire di ulteriori 12 settimane di integrazione salariale. In particolare, tali settimane, devono essere collocate tra: a) il 1° gennaio e il 31 marzo 2021 per la cassa integrazione guadagni ordinaria e b) il 1° gennaio e il 30 giugno 2021 per l’assegno ordinario e la cassa in deroga. Inoltre tale legge ha previsto la proroga dell’esonero contributivo per i datori di lavoro che non fanno richiesta di cassa integrazione. Questi ultimi possono fruire dell’esonero per un ulteriore periodo di 8 settimane ed entro il 31 marzo 2021. L’esonero viene fruito nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL. La Legge di Bilancio 2021 ha previsto altresì l’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani under 36 e donne effettuate nel biennio 2021-2022. La misura dell’esonero è pari al 100% dei contributi previdenziali per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite massimo di importo pari a Euro 6.000 annui. La durata è di 48 mesi per le sedi produttive ubicate in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. La Legge di Bilancio 2021 ha avuto impatto anche sulla disciplina dei contratti a termine. In particolare fino al 31 marzo 2021 è possibile rinnovare o prorogare i contratti a tempo determinato anche in assenza di causale. Ciò per una sola volta e per un periodo massimo di 12 mesi. Il congedo obbligatorio di paternità è stato incrementato a 10 giorni per l’anno 2021 da fruire nei primi 5 mesi dalla nascita del figlio. Per quanto riguarda il blocco dei licenziamenti per motivi economici lo stesso è stato esteso al 31 marzo 2021. Sono esclusi da tale blocco i licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa. Sono altresì esclusi quelli intervenuti nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale. Infine sono state estese fino al 28 febbraio 2021 le misure in favore dei lavoratori fragili e con disabilità grave. In particolare viene equiparato al ricovero ospedaliero l’assenza dal servizio. Inoltre è prevista la possibilità dell’esercizio dell’attività in smartworking anche attraverso l’adibizione a diversa mansione. Ciò a condizione che la diversa mansione sia ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento. E’ possibile anche prevedere lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. |