La Corte di Cassazione ha ribadito i consolidati principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di trasferimento del lavoratore. In particolare, la S.C. ha ricordato che il datore di lavoro, in difetto di una diversa previsione, non è tenuto a osservare alcun obbligo di forma per la comunicazione del relativo provvedimento di trasferimento né a fornire al dipendente l’indicazione dei motivi della decisione. Ciò, salva l’ipotesi in cui sia contestata in giudizio la legittimità del trasferimento. In tale caso la parte datoriale è tenuta ad allegare e provare le fondate ragioni che hanno determinato il trasferimento, non potendo limitarsi a negare la sussistenza dei motivi di illegittimità oggetto di allegazione e richiesta probatoria di controparte. In ogni caso, il controllo giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento datoriale va effettuato anche alla luce dei principi generali di correttezza e buona fede. Cass. ordinanza n. 19143/2021 |
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