Il Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2021 ha approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 99 (“Nuovo decreto lavoro e imprese”). Detto decreto contiene importanti novità in merito alla cassa integrazione e al blocco dei licenziamenti in linea con l’avviso comune raggiunto da Governo e parti sociali. In particolare, nell’ottica di favorire l’utilizzo degli ammortizzatori sociali disponibili prima di arrivare a qualsiasi licenziamento, è stato previsto uno spartiacque per la proroga del blocco dei licenziamenti basato sul criterio dell’appartenenza dell’impresa ad uno dei settori produttivi “in crisi” tra quelli de: – il tessile, – la moda e – il calzaturiero. Per questi comparti, a partire dal 1° luglio e fino al 31 ottobre 2021, sono previste altre 17 settimane di cassa integrazione Covid-9, senza il pagamento del contributo addizionale. Ciò, a condizione che l’impresa non proceda a licenziamenti collettivi e/o individuali per giustificato motivo oggettivo. I licenziamenti restano comunque consentiti per le ipotesi di: – cessazione definitiva dell’attività dell’impresa; – accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro; – fallimento. Al contempo, per le imprese in crisi degli altri settori è invece prevista la possibilità di chiedere ulteriori 13 settimane di cassa integrazione straordinaria in deroga, fruibili fino al 31 dicembre 2021 e con il conseguente divieto di licenziamento. Testo integrale Decreto Lavoro e imprese: Gazzetta Ufficiale |
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