Lavoro autonomo occasionale: comunicazione preventiva

Dal 21 dicembre 2021 è previsto l’obbligo di comunicazione preventiva dell’avvio dell’attività di lavoro autonomo occasionale all’Ispettorato territoriale del lavoro competente.

Tale comunicazione preventiva deve avvenire mediante SMS o posta elettronica con le modalità già note ed utilizzate con i lavoratori a chiamata.

Tuttavia, nelle more dell’attivazione della specifica procedura, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 29/2022, ha fornito le prime indicazioni utili al corretto adempimento dell’obbligo di comunicazione preventiva di lavoro autonomo occasionale.
 
In particolare, è stato precisato che l’obbligo riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data di emanazione della nota.
 
Per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data di emanazione della nota, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati la comunicazione deve effettuata entro il 18 gennaio 2022 compreso.
 
Resta fermo il regime ordinario per i rapporti avviati successivamente alla data di pubblicazione della nota: la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale.
 
Quanto alle modalità di comunicazione è attualmente previsto l’invio di una semplice email non PEC.

Gli indirizzi a cui trasmettere la comunicazione nonché il contenuto della comunicazione sono indicati nella nota del Ministero, tranne la Sicilia che ha attivato una propria procedura.
 
In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione è prevista la sanzione amministrativa da Euro 500 a euro 2.500 per ciascun lavoratore autonomo.

Fonte: L. n. 2015/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021 (cd. Decreto Fiscale)
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