Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, il Decreto Legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, riguardante l’istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico. Il decreto introduce un beneficio economico mensile ai nuclei familiari secondo la condizione economica del nucleo, sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari per ogni figlio minorenne a carico e decorre dal settimo mese di gravidanza. È inoltre riconosciuto a ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, in presenza di una delle seguenti condizioni: – il figlio maggiorenne a carico frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea o – svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro o – sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego o – svolga il servizio civile universale. Sono previste maggiorazioni per i figli con disabilità, per le madri di età inferiore a 21 anni, per i nuclei familiari con quattro o più figli e per i nuclei con secondo percettore di reddito. La domanda per il riconoscimento dell’assegno, che ha validità annuale e va pertanto rinnovata ogni anno, può essere presentata a decorrere dal 1° gennaio 2022. La presentazione della domanda avviene in modalità telematica all’INPS. Il pagamento dell’assegno è corrisposto da marzo di ogni anno fino al febbraio dell’anno successivo direttamente dall’INPS. L’INPS, con messaggio n. 4748/2022, ha fornito le indicazioni operative nonché ha precisato che: – l’assegno unico universale è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni e dagli enti locali; – il pagamento è effettuato in misura intera al genitore richiedente con possibilità di fornire nel modello di domanda, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell’altro genitore, al fine del pagamento dell’assegno in misura ripartita; – in conseguenza dell’entrata in vigore dell’assegno unico universale, sono abrogati: (i) dal 1° gennaio 2022, il premio alla nascita e le disposizioni normative concernenti il Fondo di sostegno alla natalità; (ii) dal 1° marzo 2022, l’assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori (che resta riconosciuto solo per i mesi di gennaio e febbraio 2022) e le prestazioni ai nuclei familiari con figli e orfanili. Il nuovo assegno non intacca invece la disciplina del bonus asilo nido, che rimane in vigore. |
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