Infortunio in itinere dopo la fruizione di un permesso

infortunio in itinere: considerato tale anche incidente mortale al rientro da un permesso di lavoro.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 18659/2020, ha statuito che rientra nella nozione di infortunio in itinere, ed è in quanto tale indennizzabile, l’incidente mortale occorso al lavoratore nel tragitto da casa al luogo di lavoro al termine di un permesso per motivi familiari.
La fruizione del permesso di lavoro per motivi personali non è, di per sé, circostanza idonea a interrompere il nesso eziologico con l’attività lavorativa, atteso che il permesso costituisce una fattispecie di sospensione dell’attività lavorativa nell’interesse del lavoratore ontologicamente non differente dalle pause o dai riposi.
Ne deriva che l’infortunio ricade nella copertura assicurativa da parte dell’INAIL, il quale non è legittimato a invocare l’esistenza di un “rischio elettivo” idoneo ad escludere la prestazione.