Agevolazione assunzione donne: novità

Agevolazione assunzione donne
L’articolo 1, commi da 16 a 19, della Legge n. 178/2020 (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” – cd. Legge di Bilancio 2021) ha introdotto novità in materia di agevolazione per l’assunzione di donne.

In particolare, ha stabilito che l’esonero contributivo del cinquanta per cento, previsto dall’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (cd. Legge Fornero) come agevolazione per l’assunzione di donne, debba essere applicato nella misura del cento per cento.

Tale previsione è stata introdotta in via sperimentale per il periodo 2021-2022.

L’agevolazione in esame non è utilizzabile nell’ipotesi di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.

Inoltre, il sopraesposto esonero contributivo totale incontra altri due “limiti”:
– l’importo massimo annuo di Euro 6.000,00 e
– la durata di diciotto mesi dall’assunzione.

2. Destinatarie
Le destinatarie dell’agevolazione sono:

(i) donne, ovunque residenti, con almeno cinquanta anni di età disoccupate da almeno dodici mesi;

(ii) donne di qualsiasi età residenti in una delle aree ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

(iii) donne di qualsiasi età con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Per il 2021, l’individuazione è contenuta nel DM 16 ottobre 2020;

(iv) donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.

Inoltre, tali assunzioni di lavoratrici donne devono comportare un incremento occupazionale netto della società datrice di lavoro.

L’incremento deve essere calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti, con ponderazione dei lavoratori in forza all’azienda con contratto di lavoro a tempo parziale.

Fonte: Gazzetta Ufficiale
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