L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 530/2022, ha fornito i primi chiarimenti riguardanti le nuove disposizioni in materia di tirocini introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 (art. 1, c. 721–726, L. 234/2021). In aggiunta ai criteri per la definizione delle nuove linee guida condivise sui tirocini extracurriculari sono stati introdotti ulteriori precetti che risultato già vigenti a partire dal 1° gennaio 2022: indennità di partecipazione al tirocinante deve essere riconosciuta una congrua indennità; in difetto, è prevista la sanzione amministrativa da Euro 1.000,00 a Euro 6.000,00; ricorso fraudolento al tirocinio è prevista l’applicazione dell’ammenda di Euro 50,00 per ciascun tirocinante e ciascun giorno di tirocinio. La condotta fraudolenta verrà valutata ad oggi in base alle normative regionali vigenti e alle istruzioni contenute nella Circ. INL 18 aprile 2018 n. 8; comunicazioni l’obbligo di comunicazione di instaurazione del tirocinio da trasmettere al Centro per l’Impiego riguarda solo i tirocini extracurriculari; salute e sicurezza il soggetto ospitante è tenuto, nei confronti dei tirocinanti, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza. Al tirocinante vengono pertanto applicate, in questo specifico ambito, le stesse tutele previste in favore del personale dipendente. Le nuove Linee Guida dovranno essere attuate con un accordo Stato-Regioni da stipulare entro 180 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022. Pertanto, fino ad allora restano in vigore le attuali regolamentazioni regionali. Fonte: Nota INL n. 530/2022 |
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