In data 30 settembre 2021, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, ha firmato due provvedimenti in tema di diritto al lavoro dei disabili. I Decreti riguardano, in particolare, gli artt. 5 e 15 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 che disciplinano rispettivamente: – il contributo esonerativo dovuto per ciascun lavoratore disabile non assunto e – le sanzioni in capo al datore di lavoro non ottemperante alle prescrizioni di legge. Più in dettaglio, il primo provvedimento, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, ha adeguato a Euro 39,21 l’importo del contributo esonerativo dovuto dai datori di lavoro, in presenza di speciali condizioni della loro attività, per essere parzialmente esonerati dall’obbligo di assumere l’intera percentuale di lavoratori disabili . L’importo dell’esonero è dovuto per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato e viene versato al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili. Il secondo Decreto, invece, ha adeguato le sanzioni economiche amministrative riguardanti gli obblighi assunzionali. In particolare, in caso del mancato invio del prospetto informativo disabili è prevista una sanzione di Euro 702,43 oltre Euro 34,02 per ogni giorno di ulteriore ritardo. Inoltre, in conseguenza dell’adeguamento dal prossimo anno del contributo esonerativo, aumenta anche la sanzione per mancato adempimento dell’obbligo di riserva (ossia mancato rispetto del numero di lavoratori disabili in forza all’azienda), che è pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo per ciascun lavoratore e per ciascun giorno di mancata assunzione del disabile. Il nuovo importo giornaliero sarà dunque pari a Euro 196,05 e sarà applicabile dopo che siano decorsi 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo. Fonte: Comunicati (lavoro.gov.it) |
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