| L’INPS, con messaggio n. 2909/2021, ha comunicato che i lavoratori autonomi possono presentare le domande di esonero parziale dai contributi previdenziali a decorrere dal 25 agosto 2021. Tale richiesta deve essere avanzata e, a pena di decadenza, entro e non oltre il 30 settembre 2021. È possibile presentare all’INPS l’istanza di esonero contributivo da parte dei soggetti che risultino iscritti a: – Gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (Gestioni autonome speciali degli artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri); – Gestione separata, anche se in pensione. L’esonero deve essere richiesto: – a un solo ente previdenziale; – per una sola forma di previdenza obbligatoria; – utilizzando i consueti canali telematici INPS. Pertanto, per la presentazione della domanda devono essere utilizzati i seguenti percorsi: – Gestione speciale artigiani e commercianti: “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020”; – Lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri: “Cassetto lavoratori autonomi Agricoli” > “Comunicazione bidirezionale”; – Professionisti iscritti alla Gestione separata: “Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti” > “Domande Telematiche” > “Esonero contributivo L. 178/2020”. INPS messaggio n. 2909/2021 |
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