Una tantum di Euro 200

Il cd. “Decreto Aiuti” (D.L. n. 50/2022) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022 e sono pertanto operative le norme che disciplinano l’indennità una tantum per i lavoratori dipendenti, collaboratori iscritti alla Gestione separata, pensionati e altre categorie di soggetti.
 
A. Lavoratori dipendenti
La platea dei destinatari è la stessa che beneficia della riduzione contributiva, pari a 0,8%, sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, riconosciuta, relativamente ai rapporti di lavoro dipendente, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 e spettante in caso retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccedente l’importo di Euro 2.692 al mese, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
 
A questi lavoratori dipendenti il datore di lavoro eroga, nella retribuzione del mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a Euro 200.
 
La liquidazione del bonus è operata in via automatica, salvo successivo conguaglio, dal datore di lavoro che dovrà preventivamente acquisire la dichiarazione del lavoratore di non essere titolare di prestazioni pensionistiche.
 
L’indennità è erogata una sola volta anche in caso titolarità di più rapporti di lavoro, non è cedibile, sequestrabile, pignorabile e non costituisce reddito ai fini fiscali e della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
 
B. Pensionati
L’indennità una tantum spetta anche ai titolari di:
– uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria;
– pensione o assegno sociale;
– pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti;
– trattamenti di accompagnamento alla pensione.
 
Tali soggetti devono essere residenti in Italia e avere un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore a Euro 35.000 per l’anno 2021.
 
A erogare, d’ufficio, l’indennità è l’INPS con la mensilità di luglio 2022.
 
Successivamente l’Ente previdenziale, in sinergia con l’Amministrazione finanziaria e ogni altra amministrazione pubblica, procede alla verifica della situazione reddituale notificando l’eventuale indebito entro l’anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali.
 
L’indennità una tantum è corrisposta una sola volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attività lavorativa
 
C. Lavoratori domestici
I lavoratori domestici, con uno o più rapporti attivi alla data del 18 maggio 2022, devono presentare apposita domanda all’INPS – anche tramite un patronato – per ricevere, nel mese di luglio 2022, l’una tantum di Euro 200.
 
D. Collaboratori coordinati e continuativi
Alla stregua dei lavoratori domestici, anche i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa devono presentare domanda all’INPS per l’erogazione dell’indennità.
 
A tali soggetti il bonus è riconosciuto se:
– risultano titolari di contratti attivi al 18 maggio 2022;
– sono iscritti alla Gestione separata INPS;
– hanno un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a Euro 35.000 per l’anno 2021;
– non risultano titolari di trattamenti di pensione;
– non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
 
E. Altre categorie di soggetti
L’una tantum spetta anche:
 
(a) ai lavoratori che nel 2021 hanno ricevuto una delle indennità previste dal Decreto Sostegni e dal Decreto Sostegni bis. L’indennità è erogata in via automatica dall’INPS;

(b) ai lavoratori stagionali, ai lavoratori a tempo determinato e ai lavoratori intermittenti che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate e con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a Euro 35.000 per l’anno 2021. L’indennità è erogata previa domanda all’INPS;

(c) ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano maturato almeno 50 contributi giornalieri versati e con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a Euro 35.000 per l’anno 2021. L’indennità è erogata previa domanda all’INPS;

(d) ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali, con l’accredito di almeno un contributo mensile per il 2021 e già iscritti al 18 maggio 2022 alla Gestione separata. L’indennità è erogata previa domanda all’INPS;

(d) agli incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell’anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a Euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla data del 18 maggio 2022 alla Gestione separata. L’indennità è erogata previa domanda all’INPS.

Fonte: Gazzetta Ufficiale
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