Dimissioni per assenza ingiustificata

Il Tribunale di Udine ha affermato che la procedura telematica per rassegnare le dimissioni ha l’obiettivo di assicurare la genuinità delle dimissioni presentate dal lavoratore.

Tale procedura intende dunque sottolineare che il dipendente deve essere libero da condizionamenti allorquando prende la propria decisione di risolvere volontariamente il rapporto di lavoro.
 
La procedura, però, non si spinge ad abrogare gli effetti degli articoli 2118 e 2119 del codice civile che offrono la possibilità al lavoratore – attraverso comportamenti concludenti – di rassegnare “di fatto” le proprie dimissioni attraverso una serie di assenze dal posto di lavoro.
 
In ragione di quanto sopra, nel merito, il giudice ha ritenuto che:

(i) un lavoratore, che non aveva effettuato la procedura telematica di dimissioni, assentandosi per più giorni, con lo scopo di costringere il datore di lavoro al licenziamento per assenze ingiustificate ed ottenere, di conseguenza, la Naspi, ha tenuto un comportamento illegittimo e

(ii) bene ha fatto il datore di lavoro a comunicare al centro per l’impiego come motivo del recesso “dimissioni” e non “licenziamento per giusta causa” del dipendente che, in tal modo, non ha percepito la Naspi.

Fonte: Tribunale di Udine (tribunaleudine.it)
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